Ordine pubblico e degrado, ecco il testo dell'ordinanza di Emiliano
Il Sindaco emana la seguente ordinanza di sicurezza urbana
A. In data
29/03/2013 il Comitato P. za Umberto presentava un documento denuncia, prot.
n.78485, che descrive nei seguenti termini le condizioni di abbandono e degrado
in cui versa la storica Piazza barese e le attività illecite che ivi
abitualmente si perpetrano: "Panchine divelte, alberi piegati in due,
bottiglie e lattine di birra dappertutto, stracci e cartoni a sostituire
materassi per la notte, gente che urina indisturbata nelle aiuole e ai bordi di
una palazzina fatiscente e scrostata in più parti... una ruota di quella che fu
una bicicletta legata con lucchetto a una recinzione, macchine che ronzano
silenziose, altre ferme in attesa, a caccia di prostituzione, che si
sviluppa "en plein air" sulle giostre di bambini.... un nero-puscher
in bicicletta alla ricerca di clienti..... al risveglio è un letamaio di carte,
di siringhe.... Passanti che evitano l'avventura di inoltrarsi nei vialetti e
rigorosamente girano ai bordi della Piazza... finalmente aprono i bagni
pubblici con anziani omosex appostati in adescamento di prestazioni a basso
costo....."
B. In data 30 maggio
2013 è stata presentata da 1700 cittadini Baresi una petizione ai sensi
dell'art 42 dello Statuto comunale, acquisita al prot.159168 del 05.07.2013 con
cui, oltre a richiedere l'adozione di interventi di manutenzione straordinaria
del patrimonio vegetale e delle componenti edilizie e impiantistiche dell'area
e l'effettuazione di maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine, si
sollecita la prescrizione di norme comportamentali idonee ad assicurare il
decoro urbano e la prevenzione di condotte illecite.
C. Da numerose
segnalazione pervenute alla sala operativa del Comando di Polizia Municipale
nonché dai verbali di sopralluoghi effettuati dagli agenti di PM si evince:
Ø l'effettivo verificarsi, con regolare
frequenza, di comportamenti contrari alla legge ed al senso civico che sovente
sfociano, in veri e propri atti, espliciti o sottointesi, di
intimidazione dei residenti del quartiere;
Ø in particolare alcune aree vengono
occupate più o meno stabilmente, anche in orario notturno con conseguente
disturbo del sonno e della quiete, con atteggiamenti di sfida, molestia di
passanti, turisti e residenti, consumazione di cibi, alcolici e bevande da
asporto e conseguente abbandono di rifiuti, nonché bivacco in spazi ed
aree pubbliche, vociando con toni da arrecare disturbo al sonno delle persone.
D. Considerato che tali
situazioni, eventi e comportamenti censurabili si perpetrano anche in altre
piazze come Piazza Garibaldi, Piazza Cesare Battisti, Piazza Moro e
Piazza Balenzano, come da comunicazione del comandante della Polizia
Municipale;
E. Considerato
pertanto che sussiste un oggettivo pericolo per la privata e pubblica
incolumità non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione
attiva e, conseguentemente, sussiste la necessità improcrastinabile di tutela
dei preminenti diritti delle persone:
Ø alla libertà di movimento, di espressione
e di fruizione delle bellezze storico- architettoniche e del verde
pubblico,
Ø alla sicurezza urbana,
Ø alla salute e alla quiete di residenti e
turisti,
Ø all'igiene pubblica,
Ø alla tutela del patrimonio pubblico, del
decoro urbano e dell'ambiente.
F. Ritenuto
opportuno prescrivere le seguenti norme comportamentali di divieto, idonee ad
assicurare il decoro urbano e la prevenzione di condotte illecite, sia in
applicazione di disposizioni normative e regolamenti vigenti, sia extra
ordinem:
1. Divieto di
accesso e circolazione di veicoli a motore di qualsiasi genere.
2. Divieto di
accensione di fuochi di artificio, petardi e fuochi di qualsiasi
genere.
3. Divieto di
circolazione di cani senza guinzaglio e museruola e con obbligo della raccolta
delle deiezioni canine; nelle aree gioco è comunque vietato l'accesso ai cani.
4. Divieto di
danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo; calpestare le aiuole
fiorite e i siti erbosi delimitati; eliminare, danneggiare, tagliare e
qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e
arbusti o parte di essi; danneggiare e imbrattare la segnaletica;
scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione del verde pubblico;
abbandonare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta; effettuare
scavi non autorizzati; raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi,
frutti, terriccio, muschio etc- ed ulteriori divieti di cui al Programma
di conduzione, manutenzione e tutela del patrimonio verde urbano approvato con
Del. GM 791/2011 - art 9 "Fruizione dei parchi e dei giardini
pubblici" - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli
spazi verdi.
5. Gli esercizi e
i giochi (come pattini e tavole a rotelle, bocce, palloni etc. ) che possono
disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla
vegetazione, alle infrastrutture, agli immobili inseriti all'interno delle aree
verdi pubbliche adibite a parco o giardino sono consentiti nei soli spazi
predisposti per questi scopi.
6. Divieto di
bivaccare, intendendosi per "bivacco" sdraiarsi, dormire, disporre
giacigli, stazionare o consumare cibi e bevande in maniera scomposta o
contraria al decoro;
7. Divieto di
schiamazzare e gridare.
8. Divieto di
sostare prolungatamente in gruppo superiore a cinque persone, con atteggiamento
di sfida, presidio o di vedetta, o comunque in modo tale da impedire la piena
fruibilità della piazza agli altri cittadini ed ai turisti.
9. Divieto di
compiere qualsiasi attività in contrasto con la conservazione e il decoro dei
suddetti luoghi e monumenti (arrampicarsi su statue, pali, fioriere, panchine
ecc., danneggiare o imbrattare, etc.).
Ritenuto
di applicare le suddette norme non solo a Piazza
Umberto I ma anche a Piazza Garibaldi, Piazza Cesare Battisti, a Piazza Moro e
Piazza Balenzano e fissare al 30.04.2014 il termine di validità della presente
ordinanza, con riferimento alle disposizioni straordinarie, in considerazione
della situazione contingibile e urgente di pericolo per la sicurezza
pubblica, al fine della prevenzione e repressione di reati, nonché tutela dei
primari interessi pubblici sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza
nella comunità nazionale;
Visti:
·
l'art. 158 Dlgs 112/1998 il quale stabilisce che regioni ed enti locali
sono titolari delle funzioni e compiti di polizia amministrativa nelle materie
ad essi attribuite o trasferite;
·
il Dlgs 152/2006 il quale attribuisce alla competenza del Comune le funzioni di
accertamento e sanzionatorie in relazione a taluni illeciti in materia di
gestione dei rifiuti, quali l'abbandono di rifiuti, nonché la prevenzione
dell'inquinamento c. d. visivo;
·
Il Dlgs 42/2004 il quale prevede che i beni culturali non possano essere
adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico-artistico, e tra
essi anche le vie e piazze pubbliche vincolate ai sensi dell'art all'art 10
co.4 lett. g) Dlgs 42/04
·
Gli artt 50 e 54 TUEL che attribuiscono al Sindaco poteri di
ordinanza, anche extra ordinem, per la tutela della igiene pubblica,
pubblica incolumità e sicurezza urbana;
·
Visto il DM 05.08.2008 che definisce l'ambito dei poteri sindacali in
materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il sindaco
interviene per prevenire e contrastare, tra l'altro:
-
le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al
patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano
lo scadimento della qualità urbana;
-
l'incuria, il degrado di immobili tali da favorire le situazioni indicate
ai punti a) e b);
-
le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che
alterano il decoro urbano;
·
le Sentenze C. Cost. n. 196/2009 e n.115 del 07.04.2011;
·
Vista la Circolare Prefettizia prot. 12/242/9C/Gab del 5.01.2012;
·
la L.689/1981;
·
i vigenti Regolamenti comunali di: "Igiene Urbana",
"Tutela Diritti degli Animali" e "Programma di conduzione,
manutenzione e tutela del patrimonio verde urbano";
·
l'art 7 bis Dlgs 267/2000, analogicamente applicabile, che per le
violazioni delle ordinanze sindacali ordinarie prevede una cornice edittale
delle sanzioni da € 25 a € 500;
Viste:
·
le relazioni di servizio della Polizia Municipale prot. n. 184194 del
06/08/13 - n. 192973 del 27/08/13 - n. 194461 del
29/08/13 - 203404 del 11/09/13 - n. 212098 del
23/09/13 - n. 218605 del 01/10/13 - n. 225771 del
09/10/13 e n. 234368 del 19/10/13;
ORDINA
A. in Piazza Umberto I
di Bari e nelle piazze Garibaldi, Cesare Battisti, Moro e Balenzano, le
seguenti norme comportamentali in applicazione di disposizioni normative
vigenti:
1. Divieto di
accesso e circolazione di veicoli a motore di qualsiasi genere.
2. Divieto di
accensione di fuochi di artificio e petardi e fuochi di qualsiasi
genere.
3. Divieto di
circolazione di cani senza guinzaglio e museruola, con obbligo di raccolta
delle deiezioni canine; nelle aree gioco è vietato l'accesso ai cani.
4. Divieto di
danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo; calpestare le aiuole
fiorite e i siti erbosi delimitati; eliminare, danneggiare, tagliare e
qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e
arbusti o parte di essi; danneggiare e imbrattare la segnaletica;
scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione del verde pubblico;
abbandonare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta; effettuare
scavi non autorizzati; raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi,
frutti, terriccio, muschio ecc- ed ulteriori divieti di cui al Programma
di conduzione, manutenzione e tutela del patrimonio verde urbano approvato con
Del. GM 791/2011 - art 9 "Fruizione dei parchi e dei giardini
pubblici" - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli
spazi verdi.
5. Gli esercizi e
i giochi (come pattini e tavole a rotelle, bocce, palloni etc. ) che possono
disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla
vegetazione, alle infrastrutture, agli immobili inseriti all'interno delle aree
verdi pubbliche adibite a parco o giardino, sono consentiti nei soli spazi
predisposti per questi scopi.
B. Sono altresì vietate
le seguenti condotte al fine di assicurare il decoro urbano e la prevenzione di
condotte illecite:
6. Divieto di
bivaccare, intendendosi per "bivacco" sdraiarsi, dormire, disporre
giacigli, stazionare o consumare cibi e bevande in maniera scomposta o
contraria al decoro;
7. Divieto di
schiamazzare o gridare;
8. Divieto di
sostare prolungatamente in gruppo, con atteggiamento di sfida, presidio o di
vedetta, tale da impedire la piena fruibilità della piazza agli altri cittadini
ed ai turisti; tale condotta di pericolo per la sicurezza urbana è tanto più
lesiva dell'interesse pubblico, in quanto reiterata ovvero posta in essere da
parte di soggetti con precedenti penali, assoggettati a misure di prevenzione e
comunque in stabile comprovato collegamento con soggetti appartenenti alle
suddette categorie di persone;
9. Divieto di
compiere qualsiasi attività in contrasto con la conservazione e il decoro dei
suddetti luoghi e monumenti (arrampicarsi su statue, pali, fioriere, panchine
ecc., danneggiare o imbrattare, ecc.).
C. Sanzioni:
·
Per la violazione del divieto di cui al punto 1 sono applicabili le sanzioni
previste dall'art. 7 del Codice della Strada per il transito e la sosta
nelle zone pedonali intercluse alla circolazione stradale
·
Per la violazione del divieto di cui al punto 2 in violazione dell'art. 57
TULPS sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 703 cp
·
Per le violazioni di cui al punto 3, in attuazione degli art. 24 e 27 del Reg.
Comunale per la Tutela dei Diritti degli Animali, sono applicabili le
sanzioni di cui all'art. 53 del citato Regolamento
·
Per le violazioni dei divieti di cui ai punti 4 e 5, in attuazione del
Programma di conduzione, manutenzione e tutela del patrimonio verde
urbano, sono applicabili le sanzioni di cui all'art 16 L.3/2003
richiamato dall'art 12 del citato Programma
·
Per le violazioni dei divieti di cui ai punti 6-7-8-9 i
trasgressori saranno puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650 cp e
17 2°comma tulps nonché, ai sensi dell'art. 7 bis Dlgs 267/2000, analogicamente
applicabile, sarà applicabile ai contravventori delle sanzioni da € 25 a € 500.
INTERESSA
per la verifica dell'ottemperanza alla presente
ordinanza il Comando Corpo Polizia Municipale, nonché dalle altre forze di
polizia;
DA ATTO
Che il presente provvedimento:
·
con nota prot. n. 245147 del 31/10/2013 è stato preventivamente comunicato al
Prefetto di Bari;
·
resterà pubblicato per 10 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari e
diverrà immediatamente esecutivo con la pubblicazione, ai sensi dell'art 21 bis
L.241/90, stante l'indeterminatezza dei destinatari;
·
ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241,
avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale Puglia entro 60 gg dalla data di esecutività della presente, oppure,
in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D. P. R.
24/11/1971, n°1199).
TRASMETTE
Il presente atto
·
alle Ripartizioni Polizia Municipale;
·
al Sig. Prefetto di Bari;
·
al Sig. Questore di Bari;
·
al Comando regione Carabinieri;
·
all'ARPA Direzione Generale
·
Alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
·
Al Procuratore Distrettuale Antimafia, per mera doverosa informazione.
IL SINDACO
Michele Emiliano