Nessuna penale in caso di recesso da un contratto di telefonia o pay tv
La rubrica di Confconsumatori Puglia
Pubblicato in
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il 26/02/2015 da Confconsumatori Puglia
In primo luogo – spiega testualmente la nota- si fissa un tetto di 24 mesi alla durata delle promozioni stesse.
Inoltre stabilisce che le eventuali penali – già esistenti nelle promozioni – devono rispettare una serie di stringenti requisiti di trasparenza sia verso il cliente, sia verso il regolatore. In particolare, l’operatore dovrà fornire al consumatore informazione esaustiva in merito all’esistenza e all’entità di costi d’uscita. Dovrà inoltre spiegarne analiticamente al Garante delle comunicazioni, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, la giustificazione.
In terzo luogo, la norma impone che i costi d’uscita siano proporzionali al valore del contratto e alla durata residua della promozione.
In sostanza, l’effetto delle norme introdotte a favore dei consumatori è quello di chiarire un aspetto precedentemente non definito, allo scopo di ridurre e comunque rendere più trasparenti i costi complessivi di uscita dalle promozioni promuovendo la mobilità del cliente.
Ciò che era vietato fino a oggi continuerà a esserlo anche dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla concorrenza, e anzi le pratiche commerciali già in atto saranno soggette a vincoli più stringenti a tutela del consumatore. www.confconsumatoripuglia.it