Quando le banche uccidono i risparmi di 335 mila azionisti
Che fare per combattere e difendersi

88.000 azionisti di Veneto Banca e
Bancapulia, 117.000 azionisti di Popolare di Vicenza, 130.000 azionisti delle 4
banche “salvate”. Stanno assistendo impotenti al “massacro” dei loro
risparmi. Assisto più di 300 azionisti e non sono speculatori. La frase
classica usata per rassicurare in sede di vendita era: “figurati se può fallire
la Banca.” Documenti di protesta dei sindacati dei dipendenti, chiariscono che l’ordine
che arrivava alle filiali era: vendere a tutti i costi le azioni, anche se
rischiose, talvolta costringendo i dipendenti. Spesso la vendita era collegata
ai mutui o ai fidi.
Serve introdurre subito una legge che
fissi tre regole: 1) sanzioni penali e risarcitorie chiare per i dirigenti e i
“controllori” che contribuiscono a questi crack; 2) i prospetti informativi
incomprensibili di 50 pagine, dove le banche scrivono di tutto, sono un’arma
contro i risparmiatori. Occorre imporre, per legge, all’inizio delle 50 pagine,
una distinzione chiara e semplicissima fra titoli rischiosi e titoli che lo
sono meno (ad es. una scala da 1 a 10); 3) introdurre corsi di educazione
finanziaria che formino quelle persone che vogliono fare investimenti (per
guidare un’auto la formazione è obbligatoria, anche comprando prodotti
finanziari ci si può “schiantare”).
Per difendersi occorre seguire
contemporaneamente due strade. Proporre un esposto penale per chiedere la
punizione dei vari soggetti responsabili di tali eventi truffaldini (ad es. per
la falsificazione dei dati di bilancio). Se il processo penale dovesse prender
corpo, ci si potrà costituire parte civile per chiedere il risarcimento
dei danni agli imputati.
In secondo luogo, proporre una causa
civile contro la banca che ha venduto le azioni. Occorre domandare l’invalidità
dei contratti stipulati, per una serie di gravi violazioni di legge del Testo
Unico Bancario e del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (ad es. la
nullità del contratto di acquisto per violazione di norme imperative, come
false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c., o l’annullabilità del
contratto per errore indotto su elementi essenziali del contratto).
Su una vicenda complessa come questa, è
indispensabile esaminare ogni caso singolarmente, perché possono esserci
differenze importanti (si pensi ad es. a chi ha sottoscritto tutti i documenti
e chi no, chi ha comprato in concomitanza di un prestito erogato dalla banca,
chi compra abitualmente titoli a rischio e chi no, ecc.).
Senza queste cose (e molto altro, ma
queste sono di rapida applicazione) non si troverà una soluzione equa per i
truffati e vi sarà un boicottaggio vero, uno sciopero del risparmio, quale non
si è mai visto in precedenza. Questa volta il limite è stato passato, anche se
qualcuno sta facendo finta di non accorgersene.
avv. Antonio Pinto – confconsumatoripuglia@yahoo.it .